Art. 27.
(Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1o gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
      2. Nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto

 

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nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:

          a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 1, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di gradualità, a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 1;

          b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle relative modalità ed effetti.